la carta di formaggio...si chiama carta di formaggio proprio perchè non vale una mazza.
le forze dell'ordine si accontentano di vedere l'omologa sul fondello e la presenza del db killer.
è vero che lo scarico a norma di legge deve essere omologato per la tal moto e la carta di formaggio lo attesta, ma è anche vero che tale "documento" non è in alcun modo ufficiale: per la maggior parte degli scarichi è un foglio A4 fotocopiato messo dentro nella scatola, per termignoni è un cartoncino formato biglietto da visita...per altri marchi è perfino scaricabile via internet. insomma è un documento che vale meno di zero, che si puo' fare da se al computer....
tanto è vero che le forze dell'ordine non lo chiedono nè sanzionano se non l'hai (ma hai omologa e dbkiller) o ti graziano se ce l'hai (ma non hai omologa e dbk).
ho rintracciato anche un ricorso a un gdp vinto da un motociclista cui era stato contestato di non avere con sè il certificato cartaceo di omologazione.
Lo stesso dicasi in sede di revisione, l'indagine si ferma alla presenza dell'omologa stampigliata e alla presenza del db killer NON è richiesto il foglio-formaggino.
A fini assicurativi mi pare che la leggenda metropolitana per cui il perito indaghi se lo scarico è omologato o meno, sia dura a morire: in caso di causa oltre che la verifica della non omologazione sulla moto dell'assicurato il povero difensore dell'ente assicurativo dovrebbe dimostrare che l'incidente si è verificato in conseguenza di quella modifica.
Ora io dico: se ho davanti una moto cui hanno allungato il telaio o messo delle forcelle lunghissime o trasformata in trike, ho una qualche speranza di relazionare l' incidente alla modifica effettuata... per un silenziatore sostituito (quindi neppure un impianto completo, solo il pezzo che serve a contenere il rumore!) la vedo moooolto dura.
Io per esperienza posso dire che non mi sono mai imbattuto in contestazioni da parte degli enti assicurativi per una sostituzione di scarico, anche non omologato, e che la verifica dell'originalità del veicolo è tenuta in debito conto solo nei casi in cui si imputa il danno ad un vizio di fabbrica della motocicletta.
ad ogni modo, ecco la circolare ministeriale di riferimento per gli scarichi:
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
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Io circolo tranquillo con marchiatura d'omologa di legge e db killer sul mio Agostini, la carta di formaggio l'ho usata come lettiera per il criceto.